Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 5,6 milioni di euro per l'anno 2007, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2008 e in 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, quanto a 2,6 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché, quanto a

 

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5,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 4,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero del- la solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.